Molti se lo aspettavano ma solamente l’art. 6 del DL 135/2018 lo ha confermato: il SISTRI è stato soppresso!!!
Dopo anni di proroghe da parte dello Stato e di contributi versati da parte delle aziende, ora tutto è cancellato, come se nulla fosse, incuranti dell’impegno organizzativo ed economico delle svariate aziende che si sono prodigate nel “doppio binario” richiesto per la gestione dei rifiuti pericolosi.
Non ci sarà seguito, solamente la visione di un futuro nuovo sistema gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e la consolazione – amara – di non dover versare i contributi quest’anno per un sistema che non è e non sarebbe mai entrato in vigore…
Dal 1 gennaio 2019, per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, si torna alla lettura del D. Lgs. 152/06 secondo la versione antecedente alle modifiche apportate dal d. Lgs. 205/2010, almeno per quanto concerne gli articoli:
- 188 – oneri e finalità dei produttori e dei detentori
- 189 – catasto dei rifiuti
- 190 – registri di carico e scarico
- 193 – trasporto dei rifiuti
ovvero attraverso i documenti cartacei e/o in formato digitale (secondo le semplificazioni previste dall’art. 194bis del D.Lgs. 152/06 modificato dalla Legge 205/2017), con applicazione delle sanzioni previste dall’art. 258 anch’esso nella versione antecedente al D. Lgs. 205/2010.
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